Art. 2.

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti, i materiali contraffatti di cui al numero 3-bis) dell'articolo 2598 del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.